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Il voto dei creditori nel concordato preventivo
L’articolo 107 è parte integrante del Codice della Crisi d’Impresa (entrato in vigore nel 2019 e aggiornato, con modifiche rilevanti, fino al 28 settembre 2024.
Indica le modalità con cui i creditori esprimono il voto sulle proposte di concordato, incluse quelle alternative presentate sia dal debitore che dai creditori stessi.
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Il voto viene espresso esclusivamente in forma telematica, tramite invio di posta elettronica certificata (PEC) al commissario giudiziale
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L’assemblea fisica dei creditori è stata abolita, sostituita da un sistema di votazione strutturato e sequenziale.
Sono sottoposte al voto tutte le proposte concordatarie presentate dal debitore o da creditori terzi (alternative).
Il giudice delegato stabilisce l’ordine e l’orario delle votazioni con un proprio decreto, seguendo la tempistica delle presentazioni.
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≥ 15 giorni prima del voto: il commissario giudiziale trasmette la sua relazione illustrativa e le proposte definitive, insieme a un elenco dei creditori legittimati al voto (con l’ammontare ammesso)
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≥ 10 giorni prima: i creditori, fideiussori, coobbligati possono inviare osservazioni o contestazioni via PEC, relative all’ammissibilità delle proposte o alla legittimazione al voto.
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Entre ≥ 7 giorni e ≤ 5 giorni prima: il commissario giudiziale deposita la relazione definitiva, comunicandola alle parti interessate.
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≥ 2 giorni prima: vengono comunicati i provvedimenti del giudice delegato sulle modalità e tempistiche di voto.
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Tutti i creditori ammessi al voto figurano nell’elenco allegato alla relazione del commissario.
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Anche i creditori contestati possono votare: la loro ammissione è esaminata nel corso della procedura, e il loro voto resta valido ai fini del calcolo delle maggioranze, purché ammessi provvisoriamente o definitivamente.
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Il voto è espresso tramite PEC al commissario giudiziale: non esistono votazioni in udienza fisica (assemblea)
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Se la proposta concordataria viene modificata dopo che un creditore ha già votato, quei voti diventano invalidi, e si deve procedere a una riapertura delle votazioni.
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La proposta è approvata se ottiene il favore di creditori rappresentanti la maggioranza degli importi ammessi al voto.
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In presenza di diverse classi di creditori, è richiesto il voto favorevole anche dalla maggioranza in ogni singola classe
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La Corte di Cassazione (Sez. I), con sentenza n. 12137 del 6 maggio 2024, ha stabilito che, se la proposta viene modificata dopo il voto, i creditori devono essere informati dell’invalidità del voto già espresso e invitati a votare di nuovo
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Con la sentenza n. 27345 del 22 ottobre 2024, la Cassazione ha ribadito che i creditori che non hanno votato né proposto opposizione non possono successivamente impugnare l’omologazione del concordato preventivo
L’art. 107 CCII ridefinisce in modo strutturato le regole del voto nel concordato preventivo, puntando su:
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modalità interamente telematiche,
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abolizione dell’assemblea fisica,
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un iter cronologico rigoroso con tempestività e opportunità di contraddittorio,
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e una maggiore certezza procedurale, anche grazie all’evoluzione giurisprudenziale 2023–2024.
Questa disciplina risponde all’esigenza di una gestione più efficiente, trasparente e coerente delle procedure concordatarie, evitando ambiguità e incentivi a contestazioni tardive.
