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Ravvedimento quadro RW: sanzioni, scadenze e come regolarizzare gli errori
La compilazione del quadro RW rappresenta uno degli adempimenti principali per i contribuenti che detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria.
Il quadro, presente nel modello Redditi e, nei casi previsti, nel modello 730, assolve infatti una duplice funzione: consente di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero e, quando dovute, di determinare le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE.
Ma cosa accade quando il quadro RW non viene compilato, viene presentato in modo incompleto oppure contiene valori errati?
In questi casi è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, correggendo spontaneamente la violazione e beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
La corretta regolarizzazione richiede, però, di distinguere la violazione relativa al monitoraggio fiscale dagli eventuali errori riguardanti IVIE, IVAFE o altri redditi di fonte estera.
Omesso o infedele quadro RW: quali sono le sanzioni?
In caso di omessa o infedele indicazione delle attività detenute all’estero, la sanzione ordinariamente prevista per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale è compresa:
- tra il 3% e il 15% degli importi non dichiarati;
- tra il 6% e il 30% quando gli investimenti o le attività sono detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Un trattamento particolare è previsto quando il quadro RW viene presentato entro 90 giorni dalla scadenza prevista per la dichiarazione dei redditi.
In questo caso trova applicazione la sanzione fissa di 258 euro, anziché quella proporzionale.
Le sanzioni riguardano specificamente gli obblighi di monitoraggio e possono trovare applicazione sia nell’ipotesi di completa omissione del quadro RW, sia quando le attività estere sono state indicate solo parzialmente o con valori non corretti.
Un aspetto particolarmente importante riguarda la natura del quadro RW: non si tratta di una dichiarazione autonoma.
Di conseguenza, se la dichiarazione dei redditi è stata regolarmente presentata, l’omissione del solo quadro RW può essere sanata anche dopo il decorso dei 90 giorni, applicando le sanzioni previste per la violazione del monitoraggio fiscale e le relative riduzioni da ravvedimento.
Come si regolarizza il quadro RW con il ravvedimento operoso?
L’importo da versare dipende soprattutto dal momento in cui viene effettuata la regolarizzazione.
Se il contribuente interviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, la sanzione fissa di 258 euro può essere ridotta tramite ravvedimento.
Applicando la riduzione a 1/9, l’importo dovuto è pari a:
258 euro × 1/9 = 28,67 euro.
Superati i 90 giorni, invece, il calcolo cambia perché il ravvedimento viene effettuato sulla sanzione proporzionale prevista per la violazione degli obblighi di monitoraggio.
Ad esempio, considerando la sanzione minima ordinaria del 3%, la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo comporta, in presenza dei relativi presupposti, una sanzione ridotta dello 0,375% dell’importo non dichiarato.
Per le attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, considerando la sanzione minima del 6%, la percentuale ridotta sale allo 0,75%.
Se la regolarizzazione viene effettuata successivamente, ma comunque entro i termini previsti per l’accertamento, le percentuali possono salire rispettivamente allo 0,4286% e allo 0,8571%.
La tempestività della correzione assume quindi un ruolo determinante: prima viene effettuato il ravvedimento, minore sarà generalmente il costo della regolarizzazione.
Qual è il valore sul quale calcolare la sanzione?
Per determinare la sanzione relativa agli obblighi di monitoraggio occorre individuare correttamente la base sulla quale applicare la percentuale prevista.
Il calcolo deve essere effettuato con riferimento al valore dell’attività estera rilevante ai fini del quadro RW, prestando particolare attenzione ai criteri di valorizzazione previsti per la specifica tipologia di investimento o attività finanziaria.
La corretta individuazione della base sanzionatoria è quindi essenziale, soprattutto quando il quadro RW riguarda più attività, investimenti detenuti soltanto per una parte dell’anno o movimentazioni intervenute nel corso del periodo d’imposta.
Errori nel quadro RW e imposte IVIE e IVAFE
La correzione degli obblighi di monitoraggio non sempre conclude la procedura di regolarizzazione.
Il quadro RW viene utilizzato, infatti, anche per la liquidazione dell’IVIE, relativa agli immobili detenuti all’estero, e dell’IVAFE, applicabile alle attività finanziarie estere nei casi previsti dalla normativa.
Se l’errore commesso nel quadro ha determinato anche un omesso o insufficiente versamento di IVIE o IVAFE, occorre regolarizzare separatamente anche la violazione relativa all’imposta.
Ciò significa che il contribuente potrebbe essere tenuto a versare:
- l’imposta originariamente non versata;
- gli interessi dovuti;
- la relativa sanzione ridotta attraverso il ravvedimento operoso;
- la sanzione prevista per la violazione degli obblighi di monitoraggio.
Per le violazioni interessate dalla nuova disciplina sanzionatoria, in caso di dichiarazione infedele la sanzione base può essere pari al 50% della maggiore imposta dovuta, sulla quale devono poi essere applicate le riduzioni previste dal ravvedimento in funzione del momento della regolarizzazione.
Attenzione anche ai redditi prodotti all’estero
La presenza di attività estere non produce necessariamente effetti soltanto sul quadro RW.
Occorre verificare anche se tali attività abbiano generato redditi imponibili in Italia che avrebbero dovuto essere indicati negli altri quadri della dichiarazione.
Si pensi, ad esempio, ai redditi derivanti da immobili situati all’estero, agli interessi, ai dividendi o agli altri proventi derivanti da attività finanziarie estere.
In questi casi la correzione del quadro RW deve essere accompagnata da una verifica complessiva della dichiarazione, perché potrebbe essere necessario intervenire anche su altri quadri, come il quadro RL o il quadro RM, a seconda della natura del reddito e del relativo regime fiscale.
Quale codice tributo utilizzare per la sanzione del quadro RW?
Per il pagamento tramite modello F24 della sanzione ridotta relativa alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale viene generalmente utilizzato il codice tributo 8911, relativo alle sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie.
Il versamento della sanzione rappresenta soltanto uno degli adempimenti necessari: deve essere accompagnato dalla presentazione della dichiarazione correttiva o integrativa richiesta dal caso concreto.
Cosa succede se non è stata presentata neppure la dichiarazione dei redditi?
Diversa è la situazione in cui il contribuente non abbia omesso soltanto il quadro RW, ma l’intera dichiarazione dei redditi.
La dichiarazione non presentata entro il termine ordinario può essere validamente trasmessa entro i 90 giorni successivi, assumendo la natura di dichiarazione tardiva.
In questo caso sarà necessario presentare la dichiarazione completa, comprensiva del quadro RW, e regolarizzare le relative violazioni mediante ravvedimento.
Decorso il termine di 90 giorni, invece, la dichiarazione viene considerata omessa, con conseguenze sensibilmente più gravose e senza la possibilità di sanare l’omissione mediante la semplice presentazione di una dichiarazione tardiva.
È quindi fondamentale distinguere tra:
omissione del solo quadro RW in una dichiarazione regolarmente presentata e omessa presentazione dell’intera dichiarazione dei redditi.
Le due situazioni producono conseguenze molto diverse.
Ravvedimento del quadro RW: cosa verificare prima di procedere
La regolarizzazione di un quadro RW omesso o errato non può essere effettuata considerando esclusivamente la sanzione relativa al monitoraggio fiscale.
Prima di procedere è opportuno verificare congiuntamente:
- la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, individuando il valore delle attività non dichiarate e il Paese nel quale sono detenute;
- l’eventuale IVIE o IVAFE non liquidata o versata correttamente;
- l’esistenza di redditi esteri non dichiarati, che potrebbero richiedere la correzione di ulteriori quadri della dichiarazione;
- il momento in cui viene effettuata la regolarizzazione, dal quale dipende la riduzione della sanzione applicabile.
Il ravvedimento operoso rappresenta quindi uno strumento particolarmente utile per correggere spontaneamente omissioni ed errori relativi alle attività detenute all’estero, ma il calcolo deve essere effettuato valutando l’intera posizione fiscale del contribuente.
Una verifica preventiva consente di individuare correttamente tutte le violazioni interessate ed evitare che la correzione del solo quadro RW lasci irregolarità ancora aperte sul fronte delle imposte o dei redditi esteri.
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