
Concordato preventivo: la continuità aziendale diretta e indiretta ex art. 84 CCII
La prosecuzione dell’attività aziendale può rappresentare un elemento determinante nella gestione della crisi d’impresa, consentendo di preservare il valore dell’azienda e di perseguire il soddisfacimento dei creditori attraverso soluzioni alternative alla liquidazione del patrimonio.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), all’art. 84, disciplina il concordato preventivo, riconoscendo la possibilità di realizzare la continuità aziendale anche attraverso il coinvolgimento di soggetti diversi dall’imprenditore originario.
La normativa distingue infatti due modalità di continuità, diretta e indiretta, entrambe finalizzate alla tutela degli interessi dei creditori e alla conservazione, nella misura possibile, dei posti di lavoro.
Continuità aziendale diretta e indiretta: quali sono le differenze?
L’art. 84, comma 2, CCII individua due modalità attraverso cui può essere realizzata la continuità aziendale nell’ambito del concordato preventivo.
La continuità diretta si verifica quando l’attività d’impresa prosegue in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato. In questo caso, il debitore mantiene la gestione dell’attività e il piano deve individuare le strategie e le risorse necessarie per garantire il riequilibrio economico-finanziario.
La continuità indiretta, invece, si realizza quando la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività viene affidata a un soggetto diverso dal debitore, attraverso operazioni quali:
- cessione dell’azienda o di un ramo aziendale;
- affitto d’azienda, anche stipulato anteriormente, purché funzionale alla presentazione del ricorso;
- conferimento dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione;
- usufrutto o altre forme giuridiche idonee a consentire la prosecuzione dell’attività.
La distinzione riguarda quindi il soggetto che prosegue l’attività imprenditoriale, mentre la finalità rimane quella di valorizzare la continuità aziendale nell’interesse dei creditori.
La continuità indiretta come strumento di gestione della crisi
La continuità aziendale indiretta assume particolare rilevanza nelle situazioni in cui l’imprenditore originario non dispone più delle risorse finanziarie, organizzative o industriali necessarie per garantire autonomamente la prosecuzione dell’attività.
In tali circostanze, il coinvolgimento di un soggetto terzo può consentire di preservare la capacità produttiva dell’azienda e valorizzarne gli elementi economici e strategici, tra cui il patrimonio organizzativo, i rapporti commerciali, il portafoglio clienti e gli asset materiali e immateriali.
La cessione o l’affitto dell’azienda possono quindi rappresentare strumenti funzionali alla conservazione del valore aziendale, evitando che la cessazione dell’attività determini una dispersione delle risorse e delle potenzialità economiche dell’impresa.
La continuità indiretta non coincide, tuttavia, con qualsiasi operazione di vendita del patrimonio aziendale: è necessario che il piano preveda la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di un soggetto diverso dal debitore, secondo quanto previsto dall’art. 84 CCII.
Qual è la finalità del concordato in continuità aziendale?
L’obiettivo principale del concordato preventivo rimane il soddisfacimento dei creditori, attraverso una soluzione che assicuri un trattamento non inferiore a quello realizzabile nello scenario di liquidazione giudiziale, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa.
L’art. 84, comma 3, CCII stabilisce che, nel concordato in continuità aziendale, i creditori possono essere soddisfatti mediante il ricavato prodotto dalla continuità diretta o indiretta, anche in misura non prevalente.
La proposta deve inoltre prevedere per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o nel rinnovo di rapporti contrattuali.
La finalità dell’istituto non è quindi esclusivamente quella di mantenere operativa l’impresa, ma di utilizzare la continuità aziendale come strumento per perseguire il soddisfacimento dei creditori e preservare, ove possibile, il valore economico dell’attività.
Valutazione economica e sostenibilità del piano concordatario
La predisposizione di un concordato in continuità richiede un’attenta analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, nonché delle prospettive di prosecuzione dell’attività.
In tale contesto, particolare importanza assume il piano concordatario, disciplinato dall’art. 87 CCII, che deve rappresentare le strategie di intervento, le modalità di soddisfacimento dei creditori e gli effetti finanziari delle operazioni previste.
Nel caso della continuità aziendale indiretta, le valutazioni economico-finanziarie assumono un ruolo centrale soprattutto nella determinazione del valore dell’azienda, nella definizione dei corrispettivi derivanti dalla cessione o dall’affitto e nella verifica delle risorse destinate ai creditori.
Il piano deve inoltre consentire di confrontare la soluzione proposta con lo scenario alternativo della liquidazione giudiziale, considerando il valore realizzabile del patrimonio e le prospettive di soddisfacimento dei creditori.
Quando le risorse destinate ai creditori dipendono, in tutto o in parte, dalla prosecuzione dell’attività da parte del cessionario, assumono particolare rilievo anche le previsioni relative ai ricavi, ai costi, ai fabbisogni finanziari e alle relative coperture.
Una corretta pianificazione permette quindi di valutare non soltanto la convenienza economica dell’operazione, ma anche la sostenibilità delle modalità e delle tempistiche di esecuzione del concordato.
Continuità aziendale e conservazione del valore dell’impresa
La continuità aziendale, diretta o indiretta, rappresenta uno degli strumenti attraverso cui il concordato preventivo può conciliare la tutela dei creditori con la conservazione del valore economico dell’impresa.
In particolare, la continuità indiretta consente di valutare soluzioni che prevedano il trasferimento della gestione o dell’attività a soggetti terzi, favorendo la prosecuzione dell’iniziativa economica anche quando l’imprenditore originario non sia più nelle condizioni di garantirla autonomamente.
La corretta strutturazione dell’operazione, la valutazione del valore aziendale e la sostenibilità economico-finanziaria del piano costituiscono pertanto elementi fondamentali per individuare una soluzione alla crisi capace di preservare il valore dell’impresa e perseguire il miglior soddisfacimento possibile dei creditori.
