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Adeguamento rimanenze magazzino 2024: Decreto Omnibus
Il Decreto Omnibus discusso in Cdm il 7 agosto 2024 ha previsto una proroga dei termini fiscali per versare le imposte dovute.
Il decreto Omnibus (per ora bozza in circolazione) prevede la proroga al 30 settembre 2024 del versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva e dell’IVA relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
Inoltre, se il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda quest’ultimo viene differito anch’esso al 30 settembre 2024.
Inoltre, per quanto riguarda le rilevazioni contabili, i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino può essere effettuato entro il 30 settembre 2024, nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo.
L’adeguamento previsto può essere effettuato in due modi:
- eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi: l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’adeguamento comporta poi il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
- registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente: tale caso comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.
Attenzione al fatto che, l’adeguamento dovrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi, e riferito al periodo d’imposta al 31 dicembre 2023.
Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui
- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023,
- e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Codice Tributo
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto che gli imprenditori che operano attività di impresa, i quali non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione del bilancio possono procedere, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023.
Si prevede, in caso di eliminazione di valori, il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, oltre che di un’imposta sostitutiva per quanto riguarda l’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate.
In caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate.
Premesso ciò, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono con la Risoluzione n 30/2024 i seguenti codici tributo:
- “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
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