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Imposta di Bollo su Fatture Elettroniche – Scadenza 30 Settembre 2025 per il Secondo Trimestre
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Imposta di Bollo su Fatture Elettroniche – Scadenza 30 Settembre 2025 per il Secondo Trimestre
Si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2025.
👉 Il termine per il pagamento è fissato al 30 settembre 2025 per tutti i soggetti obbligati.
⚖️ Novità Normative: Limite Elevato a 5.000 Euro
Con il Decreto Semplificazioni n. 73/2022, convertito nella Legge n. 122/2022, sono state introdotte importanti semplificazioni riguardo al versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture.
In particolare, il limite per effettuare il versamento in modalità cumulativa è stato innalzato da 250,00 a 5.000,00 euro.
Questa misura consente ai contribuenti di posticipare i versamenti nei seguenti casi:
-
Se l’importo dell’imposta di bollo dovuta sul 1° trimestre non supera i 5.000 €, il pagamento può essere effettuato insieme a quello del 2° trimestre, entro il 30 settembre 2025.
-
Se l’importo complessivo dovuto sul 1° e 2° trimestre non supera i 5.000 €, il versamento può essere eseguito insieme a quello del 3° trimestre, entro il 30 novembre 2025.
🧾 Come Verificare le Fatture Soggette a Bollo
L’Agenzia delle Entrate elabora, ogni trimestre, due elenchi consultabili online nel portale “Fatture e Corrispettivi” (area riservata), entro il giorno 15 del mese successivo alla fine del trimestre.
Gli elenchi disponibili sono:
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Elenco A (non modificabile): contiene le fatture elettroniche correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo “Bollo” valorizzato a “SI” nel file XML).
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Elenco B (modificabile): comprende le fatture che, secondo l’Agenzia, avrebbero dovuto essere assoggettate all’imposta di bollo, ma ne sono prive.
Le fatture rientrano nell’Elenco B se:
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Hanno un importo superiore a 77,47 euro;
-
Hanno valorizzato il campo “Natura” con uno dei seguenti codici:
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N2.1 – Operazioni non soggette a IVA (art. da 7 a 7-septies)
-
N2.2 – Altre operazioni non soggette a IVA
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N3.5 – Operazioni non imponibili: art. 8, c.1, lett. c)
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N3.6 – Operazioni non imponibili: art. 9
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N4 – Operazioni esenti IVA
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Non è presente una corretta codifica che giustifichi l’esclusione dal bollo.
⚠️ Codici per l’esenzione da bollo (da inserire nel campo “Altri dati gestionali” della fattura):
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| NB1 | Documento assicurativo con bollo assorbito nell’imposta sulle assicurazioni |
| NB2 | Documento emesso da soggetto appartenente al terzo settore |
| NB3 | Documento tra banca e cliente, con bollo assorbito sull’estratto conto |
✏️ Modifiche agli Elenchi e Correzioni
Il contribuente può:
-
Modificare l’Elenco B per indicare le fatture che non devono essere assoggettate all’imposta di bollo.
-
Aggiungere eventuali fatture che, pur dovendo essere assoggettate, non compaiono in nessun elenco.
🔁 Le modifiche vanno effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
👉 Per il 2° trimestre 2025 (aprile–giugno), le modifiche devono essere fatte entro il 31 luglio 2025.
📌 Per il 4° trimestre, il termine per le modifiche è fissato al 31 gennaio dell’anno successivo.
💳 Modalità di Versamento
È possibile pagare l’imposta di bollo:
-
Tramite addebito diretto bancario dal portale “Fatture e Corrispettivi”:
-
Inserendo il proprio IBAN nell’apposita sezione
-
Ricevendo doppia ricevuta: conferma richiesta e conferma avvenuto pagamento
-
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Mediante modello F24 (scaricabile dal portale, già precompilato):
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Sezione: Erario
-
Codici tributo da utilizzare:
-
| Codice | Periodo di Competenza |
|---|---|
| 2521 | 1° trimestre |
| 2522 | 2° trimestre |
| 2523 | 3° trimestre |
| 2524 | 4° trimestre |
In caso di ravvedimento (versamento tardivo o insufficiente), si utilizzano:
2525 – Sanzioni
2526 – Interessi
💡 Nota: se si sta posticipando il versamento di uno o più trimestri (entro settembre o novembre), si devono comunque usare i codici tributo corrispondenti ai trimestri di competenza (2521 e/o 2522).
📆 Scadenze Ufficiali per il Versamento
| Trimestre | Scadenza Ordinaria | Scadenza Posticipata |
|---|---|---|
| 1° (gen-mar) | 31 maggio | 30 settembre (* se ≤ 5.000 €) |
| 2° (apr-giu) | 30 settembre | 30 novembre (** se tot. ≤ 5.000 € con 1° trim) |
| 3° (lug-set) | 30 novembre | — |
| 4° (ott-dic) | 28 febbraio (*** se anno bisestile: 29 feb) | — |
🔍 Controlli da Parte dell’Agenzia delle Entrate
In caso di omissione, insufficienza o ritardo nel versamento:
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L’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione PEC al contribuente (o intermediario delegato).
-
Viene indicato:
-
l’importo dell’imposta non versata
-
la sanzione (ridotta a un terzo ai sensi del D.Lgs. n. 471/1997, art. 13, comma 1)
-
gli interessi maturati
-
🕒 Il contribuente ha 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti o regolarizzare la posizione.
👥 Accesso per Intermediari
Le modifiche agli elenchi A e B possono essere effettuate anche dagli intermediari abilitati, a condizione che abbiano ricevuto una delle seguenti deleghe:
-
“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”
-
“Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”
Se hai dubbi, contattaci via mail a segreteria@capitaladvisory.net oppure chiamaci al numero +39 06 8088554.
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