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Imposta di Bollo su Fatture Elettroniche – Scadenza 30 Settembre 2025 per il Secondo Trimestre

Contabilità
1. Acconto IVA 2023
2. Legge di Bilancio 2024
3. Legge di Bilancio 2024: aumento aliquote IVIE e IVAFE.
4. Certificazione unica 2024: invio entro il 18 marzo.
5. Dichiarazione dei redditi 2023: presentazione tardiva entro il 28.02.2024.
6. Conguaglio dell’Imu 2023, versamenti entro il 29 febbraio.
7. Le principali misure del Decreto Milleproroghe.
8. Riforma dello sport in ambito fiscale/contributivo.
9. Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile.
10. Le cause di esclusione modelli ISA 2024 per l’anno d’imposta 2023.
11. Decreto “Adempimenti”.
12. Le nuove sanzioni per le dichiarazioni iva.
13. Contributi Enasarco: scadenza 20 maggio per la I^ rata 2024.
14. Escluse dalla tassazione le quote per tesseramento e attività per le APS.
15. Ferie non godute in scadenza il 30 giugno, diritti e tempi di fruizione.
16. Sponsorizzazioni sportive, via alle richieste del credito d’imposta.
17. Diritto Camerale 2024: il pagamento slitta al 31 luglio.
18. Rimanenze di magazzino: le novità con la Legge di bilancio 2024
19. Bilanci ETS: novità per il deposito.
20. Rendiconto per cassa ETS: nuove semplificazioni.
21. Sanzioni tributarie: come vengono ridotte dal 1° settembre.
22. Adempimento collaborativo, istruzioni per il ravvedimento operoso.
23. Invio dati Sistema Tessera Sanitaria 1° semestre 2024 entro il 30.09.
24. Patente a crediti per i cantieri edili: come richiederla dal 1° ottobre.
25. Codici tributo per il ravvedimento del CPB.
26. Controlli sui corrispettivi: dal 2026 obbligo di collegamento telematico tra POS e scontrini.
27. Legge di Bilancio 2025.
28. Omessa o irregolare fattura: il nuovo TD29.
29. IVA 2025: le novità del Quadro VO.
30. E-fatture prestazioni sanitarie: obbligo slitta per tutto il 2025.
31. Modello Redditi PF 2025: le regole e le novità per i contribuenti.
32. Quali compensi agli sportivi dilettanti sono esenti da INPS e/o da tassazione?
33. Blocco dei servizi dell’Agenzia delle Entrate del 16 maggio: proroga degli adempimenti al 30 maggio 2025.
34. Sport dilettantistico e compensi: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
35. PEC personale per gli amministratori di società: le novità della Legge di Bilancio 2025.
36. Decreto Fiscale 2025: proroga scadenze imposte sui redditi e IMU.
37. Rottamazione Quater: Riammessi, Pagamenti in Scadenza e Rimodulazione Rate Entro il 31 Luglio.
38. Dichiarazioni reddituali 2025: scadenze e modalità per avvocati, società forensi e medici
39. Imposta di registro 2025: tutte le novità del nuovo Testo Unico pubblicato in Gazzetta Ufficiale
40. Forfettari e Reverse charge: cosa bisogna sapere.
41. Imposta di Bollo su Fatture Elettroniche – Scadenza 30 Settembre 2025 per il Secondo Trimestre
42. Omessa Dichiarazione IMU 2025: Ravvedimento Operoso Entro il 29 Settembre

Si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2025.

👉 Il termine per il pagamento è fissato al 30 settembre 2025 per tutti i soggetti obbligati.


⚖️ Novità Normative: Limite Elevato a 5.000 Euro

Con il Decreto Semplificazioni n. 73/2022, convertito nella Legge n. 122/2022, sono state introdotte importanti semplificazioni riguardo al versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture.

In particolare, il limite per effettuare il versamento in modalità cumulativa è stato innalzato da 250,00 a 5.000,00 euro.
Questa misura consente ai contribuenti di posticipare i versamenti nei seguenti casi:

  • Se l’importo dell’imposta di bollo dovuta sul 1° trimestre non supera i 5.000 €, il pagamento può essere effettuato insieme a quello del 2° trimestre, entro il 30 settembre 2025.

  • Se l’importo complessivo dovuto sul 1° e 2° trimestre non supera i 5.000 €, il versamento può essere eseguito insieme a quello del 3° trimestre, entro il 30 novembre 2025.


🧾 Come Verificare le Fatture Soggette a Bollo

L’Agenzia delle Entrate elabora, ogni trimestre, due elenchi consultabili online nel portale “Fatture e Corrispettivi” (area riservata), entro il giorno 15 del mese successivo alla fine del trimestre.

Gli elenchi disponibili sono:

  • Elenco A (non modificabile): contiene le fatture elettroniche correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo “Bollo” valorizzato a “SI” nel file XML).

  • Elenco B (modificabile): comprende le fatture che, secondo l’Agenzia, avrebbero dovuto essere assoggettate all’imposta di bollo, ma ne sono prive.

Le fatture rientrano nell’Elenco B se:

  • Hanno un importo superiore a 77,47 euro;

  • Hanno valorizzato il campo “Natura” con uno dei seguenti codici:

    • N2.1 – Operazioni non soggette a IVA (art. da 7 a 7-septies)

    • N2.2 – Altre operazioni non soggette a IVA

    • N3.5 – Operazioni non imponibili: art. 8, c.1, lett. c)

    • N3.6 – Operazioni non imponibili: art. 9

    • N4 – Operazioni esenti IVA

  • Non è presente una corretta codifica che giustifichi l’esclusione dal bollo.

⚠️ Codici per l’esenzione da bollo (da inserire nel campo “Altri dati gestionali” della fattura):

Codice Descrizione
NB1 Documento assicurativo con bollo assorbito nell’imposta sulle assicurazioni
NB2 Documento emesso da soggetto appartenente al terzo settore
NB3 Documento tra banca e cliente, con bollo assorbito sull’estratto conto

✏️ Modifiche agli Elenchi e Correzioni

Il contribuente può:

  • Modificare l’Elenco B per indicare le fatture che non devono essere assoggettate all’imposta di bollo.

  • Aggiungere eventuali fatture che, pur dovendo essere assoggettate, non compaiono in nessun elenco.

🔁 Le modifiche vanno effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
👉 Per il 2° trimestre 2025 (aprile–giugno), le modifiche devono essere fatte entro il 31 luglio 2025.

📌 Per il 4° trimestre, il termine per le modifiche è fissato al 31 gennaio dell’anno successivo.


💳 Modalità di Versamento

È possibile pagare l’imposta di bollo:

  1. Tramite addebito diretto bancario dal portale “Fatture e Corrispettivi”:

    • Inserendo il proprio IBAN nell’apposita sezione

    • Ricevendo doppia ricevuta: conferma richiesta e conferma avvenuto pagamento

  2. Mediante modello F24 (scaricabile dal portale, già precompilato):

    • Sezione: Erario

    • Codici tributo da utilizzare:

Codice Periodo di Competenza
2521 1° trimestre
2522 2° trimestre
2523 3° trimestre
2524 4° trimestre

In caso di ravvedimento (versamento tardivo o insufficiente), si utilizzano:

  • 2525 – Sanzioni

  • 2526 – Interessi

💡 Nota: se si sta posticipando il versamento di uno o più trimestri (entro settembre o novembre), si devono comunque usare i codici tributo corrispondenti ai trimestri di competenza (2521 e/o 2522).


📆 Scadenze Ufficiali per il Versamento

Trimestre Scadenza Ordinaria Scadenza Posticipata
1° (gen-mar) 31 maggio 30 settembre (* se ≤ 5.000 €)
2° (apr-giu) 30 settembre 30 novembre (** se tot. ≤ 5.000 € con 1° trim)
3° (lug-set) 30 novembre
4° (ott-dic) 28 febbraio (*** se anno bisestile: 29 feb)

🔍 Controlli da Parte dell’Agenzia delle Entrate

In caso di omissione, insufficienza o ritardo nel versamento:

  • L’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione PEC al contribuente (o intermediario delegato).

  • Viene indicato:

    • l’importo dell’imposta non versata

    • la sanzione (ridotta a un terzo ai sensi del D.Lgs. n. 471/1997, art. 13, comma 1)

    • gli interessi maturati

🕒 Il contribuente ha 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti o regolarizzare la posizione.


👥 Accesso per Intermediari

Le modifiche agli elenchi A e B possono essere effettuate anche dagli intermediari abilitati, a condizione che abbiano ricevuto una delle seguenti deleghe:

  • “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”

  • “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”

 

Se hai dubbi, contattaci via mail a segreteria@capitaladvisory.net oppure chiamaci al numero +39 06 8088554.

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