Si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse…

Forfettari e Reverse charge: cosa bisogna sapere.
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Forfettari e Reverse charge: cosa bisogna sapere.
Il rapporto tra regime forfettario e Reverse charge non è sempre immediato. Per applicarlo correttamente occorre distinguere:
✔️ se parliamo di cessione di beni o di prestazioni di servizi
✔️ se l’operazione è interna, intra-UE o extra-UE
Ecco una panoramica operativa 👇
1️⃣ Operazioni interne
Chi opera in regime forfettario emette sempre fattura senza IVA, riportando l’annotazione “operazione in franchigia da IVA”.
Se invece riceve una fattura soggetta a Reverse charge, è tenuto a integrarla con l’aliquota dovuta e a versare l’imposta (senza poterla detrarre).
➡️ Novità: il D.Lgs. 81/2025 ha spostato il versamento dal 16 del mese successivo al secondo mese successivo al trimestre solare.
2️⃣ Operazioni intra-UE
Per le cessioni di beni a soggetti passivi comunitari, la fattura si emette senza IVA con l’indicazione che non si tratta di una cessione intra-UE.
Per i servizi resi a soggetti IVA comunitari, occorre l’iscrizione al registro VIES ed emissione della fattura “non soggetta ad IVA” ex art. 7-ter DPR 633/1972.
Per gli acquisti intra-UE, invece, è decisiva la soglia annua dei 10.000 €:
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sotto soglia → l’acquisto è assimilato ad interno e soggetto a IVA nel Paese del fornitore;
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sopra soglia → il forfettario integra la fattura e versa l’IVA in Italia (senza detrazione).
Per i servizi intra-UE, invece, la soglia non conta: il reverse charge si applica sempre.
3️⃣ Operazioni extra-UE
Oltre i confini europei si seguono le regole ordinarie:
-
export → niente IVA a titolo di rivalsa;
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import → IVA da versare in dogana;
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servizi B2B → fattura senza IVA con dicitura “operazione non soggetta”;
-
acquisti di servizi da fornitori extra-UE → obbligo di autofattura e versamento IVA.
4️⃣ Commissioni bancarie e piattaforme estere
Le commissioni applicate da istituti e piattaforme (PayPal, SumUp, Amazon Pay, ecc.) sono considerate prestazioni finanziarie e quindi esenti da IVA.
Tuttavia, il committente italiano deve comunque assolvere agli adempimenti tramite integrazione (se prestatore UE) o autofattura (se prestatore extra-UE).
Il documento va trasmesso via SdI con codice TD17 e natura IVA “N4”.
📖 L’articolo completo è tratto dall’eBook “Tutti i casi di reverse charge”, aggiornato con le novità del D.Lgs. 81/2025.
👉 All’interno trovi esempi pratici, casi particolari (forfettari, split payment, IVA per cassa…), un’analisi dettagliata delle sanzioni e delle principali implicazioni contabili.
💡 In un contesto sempre più complesso come quello dell’IVA internazionale, conoscere le regole del reverse charge è fondamentale per evitare errori e sanzioni.
Se hai dubbi, contattaci via mail a segreteria@capitaladvisory.net oppure chiamaci al numero +39 06 8088554.
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