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Concordato Preventivo Biennale 2025-2026: tutte le novità e come aderire
Con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni operative sull’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi d’imposta 2025 e 2026. Le indicazioni tengono conto delle modifiche introdotte dal decreto correttivo (D.lgs n. 81/2025), che ha aggiornato in maniera significativa la disciplina dell’istituto.
Cos’è il Concordato Preventivo Biennale
Il Concordato Preventivo Biennale è uno strumento introdotto dal D.lgs n. 13/2024 per incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. Consente a determinati contribuenti di definire in anticipo, per due anni, l’ammontare del reddito e del valore della produzione netta ai fini dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.
Chi può aderire
Per il biennio 2025-2026 possono aderire al CPB i contribuenti che:
- Hanno esercitato nel 2024 un’attività economica per la quale risultano approvati gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)
- Non hanno già aderito al CPB per il precedente biennio 2024-2025
Restano esclusi i contribuenti in regime forfetario, l’articolo 7 del D.lgs n. 81/2025 ha infatti abrogato la possibilità di adesione per tali soggetti a partire dal 1° gennaio 2025.
Le principali novità del decreto correttivo (D.lgs 81/2025)
- Imposta sostitutiva opzionale
Sulla differenza tra reddito concordato e reddito effettivo del periodo precedente (oltre gli 85.000 euro), si applica:
- Un’aliquota del 43% per soggetti IRPEF
- Un’aliquota del 24% per soggetti IRES
- Nuove cause di esclusione e decadenza
- Lavoratori autonomi che partecipano a società tra professionisti o associazioni non aderenti al CPB non possono accedervi.
- Analogamente, le associazioni o società tra professionisti non possono aderire se non lo fanno anche tutti i soci autonomi.
- Modifica dei termini di adesione
- Il termine ultimo per aderire al CPB è posticipato al 30 settembre 2025 (anziché 31 luglio).
- Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è fissato all’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
- Neutralizzazione della maggiorazione del costo del lavoro
La maggiorazione prevista dall’art. 4 del D.lgs 216/2023 non rileva ai fini della proposta CPB, ma resta deducibile ai fini del calcolo dell’imponibile.
- Soglie massime per le proposte CPB
La modifica dell’articolo 9 del Dlgs n. 13/2024 ha introdotto la previsione di alcuni limiti massimi che la proposta di CPB non può superare, rispetto al corrispondente reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta antecedente a quello cui la proposta si riferisce.
In base al livello di affidabilità fiscale (punteggio ISA) del contribuente, la proposta CPB non può superare:
- +10% se l’ISA è pari a 10
- +15% se l’ISA è compreso tra 9 e 9,99
- +25% se l’ISA è compreso tra 8 e 8,99
Tali limiti non si applicano se la proposta è inferiore ai valori settoriali di riferimento.
- Nuova regola sulla decadenza
L’omesso versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/73) comporta la decadenza solo se non saldate entro 60 giorni dalla comunicazione, senza possibilità di rateazione.
Come aderire al CPB 2025-2026
L’Agenzia prevede due modalità alternative di adesione, entrambe valide entro il 30 settembre 2025:
- Adesione congiunta: trasmissione insieme alla dichiarazione dei redditi e al modello ISA.
- Adesione autonoma: invio telematico del modello CPB con il solo frontespizio della dichiarazione Redditi 2025.
Con la stessa modalità e scadenza è anche possibile revocare l’adesione eventualmente già comunicata.
La circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 contiene poi un’appendice dedicata a:
- Risposte ufficiali già fornite in circolari precedenti (es. la n. 18/E del 17 settembre 2024)
- FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate
- Nuovi chiarimenti interpretativi su temi complessi, ritenuti ancora attuali e rilevanti
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