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Le modifiche statutarie nelle società di capitali: nozione e procedimento

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Lo statuto rappresenta l’atto fondamentale che disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle società di capitali (S.p.A. e S.r.l.). Esso contiene le regole relative all’oggetto sociale, alla durata, al capitale, agli organi sociali, ai diritti dei soci e all’amministrazione.

Per modifiche statutarie si intendono tutti quegli interventi che incidono sul contenuto dello statuto, alterandone la disciplina originaria o introducendo nuove disposizioni. Ne sono esempi tipici:

  • variazione dell’oggetto sociale;

  • aumento o riduzione del capitale sociale;

  • trasformazione della forma societaria;

  • proroga della durata;

  • trasferimento della sede legale all’estero;

  • introduzione o modifica di diritti particolari dei soci;

  • adeguamento alle novità normative.

Le modifiche statutarie non vanno confuse con le semplici “delibere gestionali”: quelle statutarie incidono direttamente sull’atto costitutivo e richiedono forme e maggioranze speciali.

Nelle società di capitali, la competenza è attribuita in via esclusiva all’assemblea straordinaria (art. 2365 c.c. per le S.p.A.; artt. 2479 e 2479-bis c.c. per le S.r.l.).

Eccezioni:

  • Lo statuto può attribuire agli amministratori alcune modifiche meramente formali, come l’indicazione della sede sociale all’interno dello stesso comune.

  • In S.p.A., il consiglio di amministrazione può deliberare aumenti di capitale delegati (art. 2443 c.c.).

Il procedimento si avvia con la convocazione dell’assemblea straordinaria da parte degli amministratori, con indicazione specifica dell’ordine del giorno relativo alla modifica da adottare.

Nelle S.r.l., salvo diversa previsione nello statuto, non è richiesta la forma dell’assemblea: la decisione può essere adottata anche mediante consultazione scritta o consenso per iscritto.

  • Quorum costitutivi: variabili in base allo statuto e al tipo di azioni, ma generalmente:

    • prima convocazione: presenza di almeno il 50% del capitale (salvo maggioranze statutarie);

    • seconda convocazione: nessun quorum costitutivo minimo, salvo che lo statuto preveda diversamente.

  • Quorum deliberativi: approvazione con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale presente.

Modifiche particolarmente incisive (es. cambiamento dell’oggetto sociale, trasformazioni, scioglimento anticipato) richiedono quorum più rigorosi.

La regola base (art. 2479-bis c.c.) prevede:

  • quorum deliberativo: maggioranza del capitale sociale;

  • quorum costitutivi: determinati liberamente dallo statuto.

Nelle S.r.l. il legislatore riconosce ampia autonomia statutaria, permettendo clausole più flessibili (o più rigorose) rispetto alle S.p.A.

La delibera deve essere ricevuta da un notaio, che redige il verbale notarile.
Il verbale costituisce atto pubblico e contiene:

  • il testo della modifica statutaria;

  • l’accertamento della regolare costituzione dell’assemblea;

  • le modalità di voto;

  • il nuovo testo coordinato dello statuto (se predisposto).

Il notaio provvede a depositare l’atto nel Registro delle Imprese entro 30 giorni.
La modifica statutaria acquista efficacia:

  • dalla data dell’iscrizione, quando la legge prevede la pubblicità costitutiva (es. aumenti di capitale);

  • dalla data della delibera, quando la pubblicità è dichiarativa, salvo opponibilità ai terzi.

  • Legalità: non possono introdurre clausole contrarie alla legge.

  • Buona fede e correttezza nei rapporti tra soci.

  • Invariabilità delle condizioni essenziali del tipo societario.

La legge prevede specifici strumenti:

  • diritto di recesso del socio per modifiche particolarmente gravose (artt. 2437 e 2473 c.c.), come:

    • mutamento dell’oggetto sociale;

    • trasferimento sede all’estero;

    • modifica dei diritti particolari;

    • revoca dello stato di liquidazione in S.r.l.

Nelle S.r.l., la modifica dei diritti particolari di singoli soci richiede normalmente il loro consenso espresso, salvo diversa clausola statutaria.

  • Adeguamento della durata sociale.

  • Aumento del capitale sociale (a pagamento o gratuito).

  • Introduzione di clausole di prelazione o gradimento.

  • Attribuzione di quote con diritti particolari nelle S.r.l.

  • Modifica del sistema di amministrazione.

  • Trasformazione da S.r.l. a S.p.A. o viceversa.

Le modifiche statutarie rappresentano uno strumento fondamentale per l’evoluzione dell’attività d’impresa e l’adeguamento alle esigenze del mercato. La normativa italiana combina:

  • rigore formale a tutela dei soci e dei terzi,

  • flessibilità, soprattutto per le S.r.l., grazie all’ampia autonomia statutaria.

Una corretta gestione del procedimento è essenziale per assicurare la validità dell’intervento e prevenire conflitti societari.

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