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Rottamazione quater: rata di novembre in scadenza il 9 dicembre, cosa bisogna sapere

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Per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione quater sta per chiudersi la finestra utile per il pagamento della rata di novembre. Sebbene la scadenza ordinaria fosse fissata al 30 novembre, il combinato tra regole di legge, giorni di tolleranza e festività ha determinato lo spostamento del termine ultimo al 9 dicembre. Si tratta, a tutti gli effetti, dell’ultima data utile per mantenere i benefici della definizione agevolata.

La scadenza: dal 30 novembre al 9 dicembre

In via generale, le rate della Rottamazione delle cartelle esattoriali giungono a scadenza l’ultimo giorno del mese di riferimento. Per novembre, dunque, la data naturale sarebbe stata il 30. La normativa sulla definizione agevolata prevede tuttavia un margine di tolleranza di cinque giorni, durante il quale il pagamento è comunque considerato tempestivo e non determina la decadenza dal piano.

Nel 2025, il 30 novembre cadeva di domenica. Come avviene per tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, quando la scadenza ricade in un giorno festivo, il termine viene automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo, in questo caso il 1° dicembre. A tale data vanno poi aggiunti i cinque giorni di tolleranza, che porterebbero teoricamente al 6 dicembre. Tuttavia, il 6 è sabato, il 7 domenica e l’8 dicembre è festivo (Immacolata Concezione): ne deriva che il primo giorno utile successivo è martedì 9 dicembre, che diventa così la data effettiva di scadenza.

A chi riguarda la rata di novembre

La rata di novembre assume una valenza diversa a seconda della posizione del contribuente:

  • rappresenta la decima rata per chi ha seguito senza interruzioni il piano di pagamenti concordato con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • costituisce invece la seconda rata del nuovo piano per i contribuenti che sono stati riammessi alla definizione agevolata, beneficiando di una seconda chance per regolarizzare la propria posizione.

In entrambe le situazioni, il mancato pagamento nei termini compromette l’intero percorso di definizione agevolata.

Modalità operative per il pagamento

Il versamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Tali bollettini sono:

  • allegati alla comunicazione delle somme dovute trasmessa al contribuente al momento dell’adesione alla Rottamazione;
  • disponibili in formato digitale nell’area riservata del sito AdER, alla quale si accede tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), con la possibilità di scaricare nuovamente i moduli in caso di smarrimento.

Una volta in possesso dei bollettini, il contribuente può procedere al pagamento attraverso i canali ordinari indicati sui moduli stessi (istituti di credito, uffici postali, home banking, punti abilitati, ecc.), attenendosi scrupolosamente agli importi e alle scadenze riportate.

Le conseguenze del mancato pagamento

La normativa è particolarmente rigorosa sulle conseguenze di un inadempimento. Il mancato pagamento entro il 9 dicembre, così come un pagamento parziale o effettuato oltre il termine di tolleranza, determina la decadenza dalla Rottamazione quater.

In concreto, ciò significa che:

  • vengono meno tutti i benefici connessi alla definizione agevolata, in particolare la riduzione o lo stralcio di sanzioni e interessi secondo quanto previsto dalla legge;
  • l’intero debito residuo torna pienamente esigibile secondo le regole ordinarie, con applicazione di interessi e sanzioni;
  • le somme già versate a titolo di rate della Rottamazione non vengono restituite, ma sono considerate come acconti sull’importo complessivamente dovuto.

Per questi motivi, il rispetto della scadenza del 9 dicembre assume un valore decisivo: da esso dipende la possibilità di mantenere il regime agevolato e di chiudere il proprio debito con il Fisco a condizioni più favorevoli rispetto a quelle ordinarie.

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