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L’intervento del collegio sindacale nelle omissioni degli amministratori

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L’art. 2406 del Codice civile disciplina l’intervento sostitutivo del collegio sindacale in caso di omissione o di ingiustificato ritardo degli amministratori.

Quando l’organo amministrativo non provvede agli adempimenti previsti dalla legge, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte. La norma attribuisce quindi ai sindaci un vero e proprio dovere di intervento, volto a garantire il regolare funzionamento della società e a impedire che l’inerzia degli amministratori comprometta gli interessi dei soci, dei creditori o della stessa impresa.

A seguito della riforma introdotta nel 2026, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo, che consentiva al collegio sindacale di convocare l’assemblea in presenza di fatti censurabili di rilevante gravità e dell’urgente necessità di provvedere. La disposizione vigente concentra pertanto l’intervento sostitutivo sulle omissioni e sui ritardi ingiustificati dell’organo amministrativo.

L’art. 2406 c.c. conferma, in definitiva, il ruolo essenziale del collegio sindacale quale organo di vigilanza e presidio della legalità societaria.

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