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Impresa Sociale (D.Lgs. 112/2017): differenze operative con gli ETS “ordinari”

Terzo Settore
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Chi si affaccia al mondo del Terzo Settore si trova spesso davanti a una domanda preliminare, ma tutt’altro che scontata: la propria organizzazione deve costituirsi come ente del Terzo Settore “ordinario” — ad esempio APS, ODV o altro ente di carattere privato — oppure come Impresa Sociale? Le due qualifiche condividono la stessa finalità di interesse generale, ma rispondono a logiche operative, gestionali e fiscali diverse, e la scelta tra l’una e l’altra ha conseguenze rilevanti su come l’ente potrà finanziarsi, remunerare chi vi lavora ed essere strutturato. 

Due discipline distinte, un’unica cornice di sistema 

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) individua le diverse categorie di ETS — organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti di carattere privato senza scopo di lucro — e riconosce espressamente l’Impresa Sociale come una di queste categorie, rimandandone però la disciplina di dettaglio a un decreto specifico: il D.Lgs. 112/2017, che ha rivisto la materia già introdotta nel 2006. Alle imprese sociali si applicano quindi le norme del D.Lgs. 112/2017 e, solo per quanto compatibile e non diversamente disciplinato, le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile relative alla forma giuridica prescelta. 

Questo doppio binario normativo è il primo elemento da comprendere: non stiamo confrontando un ente “vero” con uno “minore”, ma due discipline pensate per esigenze operative differenti. 

Le differenze operative principali 

Forma giuridica. Gli ETS “ordinari” nascono tipicamente come associazioni (riconosciute o non riconosciute) o fondazioni. L’Impresa Sociale, invece, può essere assunta da qualunque ente privato, comprese le società disciplinate dal Libro V del Codice Civile (srl, spa, cooperative): è la forma pensata per chi intende esercitare, in via stabile e principale, una vera e propria attività d’impresa di interesse generale, non solo un’attività associativa con eventuali entrate commerciali marginali. 

Distribuzione degli utili. È il punto di maggiore distanza pratica. Gli ETS ordinari sono soggetti al divieto assoluto di distribuzione di utili e avanzi di gestione, in qualunque forma, anche indiretta. L’Impresa Sociale costituita in forma societaria beneficia invece di una deroga parziale: può destinare una quota inferiore al 50% degli utili annuali (dedotte le perdite pregresse) ad aumento gratuito del capitale sociale nei limiti dell’inflazione ISTAT, oppure alla distribuzione di dividendi ai soci entro un tetto collegato al rendimento dei buoni postali fruttiferi maggiorato di 2,5 punti. È una possibilità pensata per attrarre capitale di rischio, non un’apertura generale al profitto: ogni distribuzione che ecceda questi limiti, anche mascherata, resta vietata e diventa imponibile. 

Governance e coinvolgimento dei lavoratori. L’Impresa Sociale ha obblighi specifici in materia di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti interessati alle attività, con meccanismi che vanno formalizzati nello statuto — un livello di strutturazione della governance generalmente più stringente rispetto a un ETS ordinario di piccole dimensioni. 

Requisiti degli amministratori. Amministratori e soggetti con cariche sociali nell’Impresa Sociale devono rispettare specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e i loro compensi non possono superare i livelli praticati da enti operanti in settori analoghi — un vincolo che negli ETS ordinari opera in modo meno dettagliato. 

Registrazione. Gli ETS ordinari si iscrivono al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Le imprese sociali si iscrivono in un’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, equivalente ai fini di legge all’iscrizione al RUNTS. Un ente può assumere una sola qualifica specifica alla volta: se un ETS già costituito acquisisce la qualifica di Impresa Sociale, perde generalmente le altre qualifiche incompatibili (ad esempio quella di ODV). 

Reportistica. Per le imprese sociali il bilancio sociale non è un’opzione legata alle dimensioni, ma un obbligo che discende direttamente dalla natura imprenditoriale dell’ente, a garanzia di trasparenza verso chi vi investe capitale. 

Quale forma scegliere? 

Non esiste una risposta valida per tutti: dipende dal modello di attività, dalla necessità o meno di attrarre capitale di rischio, dal grado di strutturazione imprenditoriale che l’organizzazione ha o intende darsi, e dagli obiettivi di raccolta fondi e finanziamento nel medio periodo. Un ente che vive prevalentemente di donazioni e attività associativa trova nella forma ETS ordinaria uno strumento più snello; un ente che intende operare stabilmente sul mercato, magari con soci che apportano capitale, trova nell’Impresa Sociale una cornice più coerente — al prezzo di una governance più regolata. 

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