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Le nuove sanzioni per le dichiarazioni iva.

Contabilità
1. Acconto IVA 2023
2. Legge di Bilancio 2024
3. Legge di Bilancio 2024: aumento aliquote IVIE e IVAFE.
4. Certificazione unica 2024: invio entro il 18 marzo.
5. Dichiarazione dei redditi 2023: presentazione tardiva entro il 28.02.2024.
6. Conguaglio dell’Imu 2023, versamenti entro il 29 febbraio.
7. Le principali misure del Decreto Milleproroghe.
8. Riforma dello sport in ambito fiscale/contributivo.
9. Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile.
10. Le cause di esclusione modelli ISA 2024 per l’anno d’imposta 2023.
11. Decreto “Adempimenti”.
12. Le nuove sanzioni per le dichiarazioni iva.
13. Contributi Enasarco: scadenza 20 maggio per la I^ rata 2024.
14. Escluse dalla tassazione le quote per tesseramento e attività per le APS.
15. Ferie non godute in scadenza il 30 giugno, diritti e tempi di fruizione.
16. Sponsorizzazioni sportive, via alle richieste del credito d’imposta.
17. Diritto Camerale 2024: il pagamento slitta al 31 luglio.
18. Rimanenze di magazzino: le novità con la Legge di bilancio 2024
19. Bilanci ETS: novità per il deposito.
20. Rendiconto per cassa ETS: nuove semplificazioni.
21. Sanzioni tributarie: come vengono ridotte dal 1° settembre.
22. Adempimento collaborativo, istruzioni per il ravvedimento operoso.
23. Invio dati Sistema Tessera Sanitaria 1° semestre 2024 entro il 30.09.

Lo schema di d.lgs. di riforma delle sanzioni riduce l’aspetto punitivo delle violazioni commesse in materia di imposta sul valore aggiunto previste dall’art. 5 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471.

Iva e sanzioni: dichiarazione annuale omessa.

Nel caso di dichiarazione annuale omessa, la sanzione viene irrogata nella misura del 120% (e non più nella misura variabile dal minimo del 120% al massimo del 240%) dell’IVA dovuta per il periodo d’imposta, con un minimo di € 250. L’imposta dovuta è determinata computando in detrazione tutti i versamenti che sono stati effettuati relativi al periodo di imposta, il credito riportato a nuovo dall’anno precedente di cui non è stato chiesto il rimborso e le imposte detraibili che risultano dalle liquidazioni periodiche che sono state eseguite regolarmente.

L’innovazione normativa cancella la sanzione ridotta dal 60% al 120% dell’IVA se la dichiarazione annuale è presentata entro il termine che è previsto per tale adempimento per l’anno successivo.

Tuttavia tale disposizione è modificata dallo schema di riforma delle sanzioni che prevede nuova modalità di regolarizzazione: si applica la sanzione del 75% (cioè la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1,  del d.l.gs. 18.12.1997, n. 471, cioè sanzione del 25% aumentata al triplo) ma a condizione che la dichiarazione non presentata entro il termine sia presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma entro il termine del 31.12 del quinto anno successivo a quello di scadenza per la notifica dell’avviso di accertamento.

Se non è dovuta l’imposta, si applica la sanzione minima di € 250.

Nel caso di sole operazioni per le quali l’imposta non è applicata, l’omessa presentazione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000, ma se la lacuna è sanata entro il suddetto termine, la sanzione è ridotta da € 250 a € 1.000.

 Iva e sanzioni: dichiarazione infedele.

Se dal controllo della dichiarazione risulta un ammontare di imposta inferiore a quello effettivo o un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella effettivamente spettante, la sanzione è irrogata nella misura del 70% (e non più dal 90% al 180%) della maggiore IVA dovuta o della differenza di credito che è stato utilizzato, con un minimo di € 150.

Iva e sanzioni: dichiarazione integrativa.

Il nuovo comma 4.1 prevede l’irrogazione della sanzione nella misura  del 50% dell’IVA dovuta (cioè l’aliquota del 25% aumentata al doppio), con un minimo di € 150, se il trasgressore presenta la dichiarazione integrativa non oltre il termine fissato dall’art. 57 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633.

Iva e sanzioni: dichiarazione con documentazione falsa.

La nuova versione del comma 4-bis fissa la sanzione del 70% aumentata dalla metà al doppio, cioè dal 105% al 140% (e non più dal 135% al 270%) se la dichiarazione infedele è stata influenzata dall’utilizzazione di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri o condotte simulatorie o fraudolente.

E’ nuova la precisazione che la sanzione “si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode”.

Iva e sanzioni: riduzione della sanzione e la richiesta di rimborso.

Fatta eccezione per quanto è previsto dal comma 4-bis, la sanzione è ridotta di un terzo se la maggiore imposta, ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile è complessivamente inferiore al 3% di quanto è stato dichiarato e, complessivamente, inferiore a € 30.000. in pratica, la sanzione è ridotta al 46,67% dell’IVA (e non più dal 60% al 120%).

L’imposta dovuta è determinata operando la differenza tra l’imposta che è stata liquidata in base all’accertamento e l’imposta che è liquidabile ai sensi dell’art. 54-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633.

La sanzione è ridotta dal 30% al 25% se la richiesta di rimborso è stata presentata in assenza dei presupposti previsti dalla normativa.

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