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Rottamazione-quinquies: sanatoria fiscale o paradosso che punisce i virtuosi?
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Rottamazione-quinquies: sanatoria fiscale o paradosso che punisce i virtuosi?
Con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 82-110, L. 199/2025) il legislatore introduce la cosiddetta Rottamazione-quinquies, nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Una misura che, nelle intenzioni dichiarate, dovrebbe contribuire alla cosiddetta “pace fiscale”, ma che, a un’analisi attenta, evidenzia profonde criticità sotto il profilo dell’equità, della coerenza del sistema tributario e del rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente.
Il nodo più problematico è rappresentato dall’ormai evidente paradosso del “buon pagatore penalizzato”. La norma consente l’accesso alla nuova sanatoria anche ai contribuenti che avevano aderito a precedenti definizioni agevolate ma che sono decaduti per omesso o tardivo pagamento delle rate, purché i carichi rientrino nel nuovo perimetro temporale. Al contrario, vengono esclusi dalla Rottamazione-quinquies coloro che, pur avendo aderito alla Rottamazione-quater, risultano in regola con i pagamenti delle rate scadute alla data del 30 settembre 2025.
In altri termini, chi ha rispettato puntualmente gli impegni assunti — spesso sostenendo sacrifici finanziari rilevanti — resta vincolato a un piano più rigido e meno favorevole (piano di pagamento massimo di 18 rate in 5 anni), mentre chi è venuto meno agli obblighi può accedere a condizioni potenzialmente migliori (piano fino a 54 rate bimestrali, equivalenti a circa 9 anni). Si tratta di una disparità di trattamento difficilmente giustificabile, che compromette l’affidamento del contribuente corretto e trasmette un messaggio profondamente distorsivo: l’inadempimento finisce per essere premiato, la compliance penalizzata.
A ciò si aggiunge un’ulteriore e non meno grave profilo di iniquità. Il sistema continua a penalizzare il contribuente che, a monte, ha scelto di rateizzare un avviso bonario, pagando una sanzione ridotta ma comunque pari al 10%, con un piano massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (equivalenti a 5 anni). Al contrario, il contribuente che non ha adempiuto, lasciando che il debito confluisse a ruolo, può oggi accedere alla Rottamazione-quinquies beneficiando dell’azzeramento integrale delle sanzioni e di una rateizzazione decisamente più lunga.
Il risultato è un sistema che, ancora una volta, disincentiva il pagamento spontaneo e tempestivo, svuota di significato gli strumenti deflativi del contenzioso e contraddice i principi di leale collaborazione, proporzionalità e tutela dell’affidamento. Una “pace fiscale” che rischia così di tradursi in una tregua solo apparente, costruita sulla sistematica mortificazione del contribuente virtuoso.
